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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di societa', e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' aggiunto il seguente comma: "In caso di fusione le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi.
La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1 gennaio 1988, di societa' che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla societa' incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonche' alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra societa' che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima societa' o da un medesimo ente"".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente.
"Art. 2. - 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le societa' partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI