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Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
"Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneita' dell'istituto a svolgere l'attivita' nel piu' vasto ambito territoriale richiesto.
Con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI