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Modifica degli articoli 68 e 69 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo unico.

2. L'ultimo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti".

3. Il settimo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza".

4. L'ultimo comma dell'articolo 69 e' abrogato.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI