Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro della pubblica istruzione istituisce ed aggiorna annualmente, su segnalazione dei sovrintendenti regionali, l'elenco degli uffici dei provveditorati e delle sovrintendenze che alla data del 1 gennaio risultano carenti di personale rispetto alla pianta organica. Qualora si verifichino carenze di organico a livello provinciale bandisce, con proprio decreto, entro e non oltre la data del 30 marzo di ogni anno, concorsi su base regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per la copertura dei posti vacanti, in limite tale da non superare l'organico complessivo dell'Amministrazione. Il numero dei posti da mettere a concorso, per le singole province, sara' proporzionale al numero dei posti ivi vacanti.
2. Lo svolgimento dei concorsi e' comunque subordinato al rispetto delle disposizioni annualmente fissate dalla legge finanziaria per le assunzioni nel pubblico impiego.
Art. 2
1. I concorsi di cui al precedente articolo sono espletati, entro il 31 luglio di ogni anno, presso le sovrintendenze regionali nei medesimi giorni, con le medesime prove scritte, decise dal Ministro della pubblica istruzione, uguali per tutte le sedi dei concorsi.
2. I vincitori dei concorsi sono nominati entro la fine dello stesso anno.
Art. 3
1. Le commissioni esaminatrici, composte secondo i criteri previsti dalle leggi vigenti, sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. I componenti sono nominati tra i funzionari e i docenti che prestano servizio nelle regioni presso le cui sovrintendenze i concorsi devono svolgersi.
2. Le domande di partecipazione ai concorsi vengono presentate, secondo le modalita' previste dal bando, presso le sovrintendenze regionali interessate.
Art. 4
1. I vincitori dei concorsi sono assegnati alle sedi vacanti nella regione in cui hanno partecipato al concorso e non possono essere trasferiti, ne' assegnati a qualsiasi titolo presso uffici compresi in regioni diverse da quella di prima assunzione per almeno cinque anni, salva l'ipotesi di grave incompatibilita' di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
2. Il predetto periodo non puo' costituire titolo preferenziale per i successivi trasferimenti a domanda.
Art. 5
1. Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
Art. 6
1. Si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme vigenti in materia di concorsi statali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI