Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1986
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42, sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2 Stato di previsione del Ministero del tesoro
1. All'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi:
"24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonche' a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.
24-ter. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.
24-quater. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonche' le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo".
Art. 3 Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1. All'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sara' assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali".
Art. 4 Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
1. All'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 5 Disposizioni diverse
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni".
2. Il comma 16 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"16. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento".
3. Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42, sotto la voce "Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" ai capitoli numeri 501, 502 e 503, e' aggiunto il capitolo n. 504.
4. Alle spese di cui al capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI