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Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.

2. Il contributo di cui al comma 1 e' fissato nella misura di 108.750.000 unita' di conto del Fondo, pani a L. 173.279.000.000, per il triennio 1985-87.

Art. 2

1. La somma di cui all'articolo 1 e' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale sono effettuati i prelevamenti per provvedere all'erogazione del contributo autorizzato dalla presente legge.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 57.759.667.000 per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, a carico dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali" e, per gli anni 1986 e 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte delle proiezioni risultanti alla medesima voce.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI