Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui all'articolo 13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' fissato al 30 novembre 1986.
2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della prima e della seconda rata del contributo aggiuntivo aziendale dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato al 30 novembre 1986.
3. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, ed all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono considerati effettuati nei termini purche' eseguiti entro il 30 novembre 1986.
4. I versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel terzo e nel quarto trimestre 1985, eseguiti entro le date, rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati effettuati nei termini.
5. A decorrere dall'anno 1987 il contributo aziendale aggiuntivo per invalidita', vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonche' il contributo dovuto dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per la parte eccedente le misure minime di cui all'articolo 31, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono versati in unica rata scadente il 30 novembre dell'anno solare di competenza, a mezzo di bollettini di conto corrente postale inviati a ciascun contribuente dal Servizio contributi agricoli unificati.
6. Le misure minime di contribuzione di cui al precedente comma sono versate secondo le modalita' ed i termini previsti dall'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI