Adeguamento del contributo annuo alla stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli e suo potenziamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo dello Stato alla stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli, stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 5 agosto 1978, n. 501, e' elevato a lire 4.700 milioni, a decorrere dal 1 gennaio 1986.
2. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e' altresi' attribuito alla stazione zoologica di cui al comma 1 un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 3.200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento "piano nazionale per l'informatica" e, quanto al triennio 1987-1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale per lo stesso periodo, al medesimo capitolo per l'anno 1987, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI