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Finanziamento degli oneri per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'organizzazione della Conferenza nazionale sull'energia e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1986.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione, nonche' per lo svolgimento della Conferenza, mediante aperture di credito a favore di uno o piu' funzionari delegati.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza nazionale sull'energia, alla ragioneria centrale del Ministero del tesoro presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.

4. In relazione all'eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di opere e servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.

5. Le somme non impegnate nell'anno 1986 possono esserlo in quello successivo.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI