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Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 99 della Costituzione.

Titolo I. Composizione del cnel

Art. 2 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

  1. a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

  2. b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

  3. c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

2. L'assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti.

Art. 3 Procedura di nomina dei componenti

1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente articolo 2 sono nominati con, decreto del Presidente della Repubblica.

2. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c) , del precedente articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 4 Procedura di nomina dei rappresentanti

1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2.

2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita', con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

7. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentativita' nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 DICEMBRE 2011, N. 214.

Art. 5 Presidente

1. Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato. Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio , di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attivita', il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato sino al termine della durata del Consiglio.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o, in casi di pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.

Art. 7 Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri

1. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto e' stato nominato e con le modalita' di cui al precedente articolo 3.

4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore e' effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalita' di cui all'articolo 4.

5. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

Art. 8 Decadenza e incompatibilita'

1. Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio e' necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

2. La qualita' di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

Art. 8-bis Indennita' e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL

1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennita' ... e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri.

Titolo II. Attribuzioni del cnel e modalita' di svolgimento

Art. 10 Attribuzioni

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

  1. a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

  2. b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

  3. c) approva in apposite sessioni con periodicita' da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

  4. d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali...;

  5. e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;

  6. f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

  7. g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalita' previste per la propria iniziativa legislativa;

  8. h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

  9. i) ha l'iniziativa legislativa;

  10. l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.