Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e' aggiunto il seguente:
"Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni".
Art. 2
1. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 37 miliardi per l'anno 1987.
2. All'onere di 37 miliardi di lire per l'anno 1987 derivante dal comma 1 si fa fronte mediante corrispondete riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando parzialmente la quota 1987 dell'apposito accantonamento.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI