Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare, gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, viale Spartaco, 12, sono statizzate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Dette sezioni di scuola materna e classi di scuola elementare continuano a funzionare in via sperimentale con il metodo Montessori e sono annesse al circolo didattico viciniore.
3. Gli arredi e le attrezzature didattiche in dotazione alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate rimangono destinati al funzionamento di dette sezioni e classi.
4. L'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero della pubblica istruzione e l'Opera, e in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera.
5. Il personale docente da assegnare alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare che attuano il metodo Montessori deve essere in possesso dell'apposita specializzazione.
Art. 2
1. Il personale docente e non docente il quale risulti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in servizio presso le sezioni di scuola materna o le classi di scuola elementare di cui all'articolo 1, con contratto di assunzione a tempo indeterminato instaurato sino all'anno scolastico 1984-85, e' trasferito, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il personale docente di cui al comma 1 deve essere in possesso del prescritto titolo di studio e della specializzazione didattica nel metodo Montessori.
3. Il personale docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta, qualora sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, se richiesto; in mancanza, esso conserva la posizione rivestita alle dipendenze dell'ente di provenienza ed e' immesso nei ruoli statali all'atto del conseguimento della prescritta abilitazione all'insegnamento.
4. Il personale non docente trasferito e' immesso, anche in soprannumero, nei ruoli statali corrispondenti alla qualifica posseduta.
5. Il personale trasferito rimane assegnato alle sezioni di scuola materna ed alle classi di scuola elementare statizzate, al fine di assicurare continuita' alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori.
6. Il predetto personale ha diritto a conservare il trattamento economico complessivo gia' in godimento. A tal fine, gli sono attribuiti, nella classe di stipendio iniziale, tanti aumenti periodici, anche convenzionali, quanti sono necessari ad assicurargli un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Art. 3
1. Per il risanamento finanziario dell'Opera nazionale Montessori, in relazione alla gestione e al pregresso funzionamento delle unita' scolastiche da statizzare, e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.350 milioni.
Art. 4
1. All'onere di lire 1.350 milioni per contributo straordinario di cui all'articolo 3 si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parzialmente l'accantonamento "Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti".
2. All'onere per la statizzazione di cui alla presente legge valutato in lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 si provvede per il 1987 quanto a lire 90 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando l'accantonamento "Nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore e realizzazione di interventi, strutture e quanto altro occorrente per l'aggiornamento dei docenti"; quanto a lire 360 milioni per il 1987 e lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo utilizzando lo specifico accantonamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI