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Permuta di beni immobili fra il comune di Belluno e il Ministero delle finanze

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la cessione al comune di Belluno dei seguenti immobili patrimoniali disponibili dello Stato:

  1. c) parco pubblico "Citta' di Bologna", scheda n. 26, contraddistinto nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 71, particelle 51-59-183-184 e 608, della superficie di metri quadrati complessivi 16.770, comprensivi dei manufatti;

  2. b) ex "Casa del fascio" di Castion, scheda n. 253, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 74, particelle 247 e 417, di complessivi metri quadrati 690;

  3. c) sedime, ex roggia, in via dei Fabbri, scheda n. 2, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 71, particelle 897-898 e 673, di complessivi metri quadrati 176;

  4. d) area di rispetto della stazione di pompaggio in via dei Fabbri, scheda n. 365, contraddistinta nel catasto dei terreni del comune di Belluno al foglio 72, particella 304, di complessivi metri quadrati 5.290.

2. La cessione di cui al comma 1 avverra' in permuta dell'area di proprieta' del comune di Belluno della superficie di metri quadrati 1.000, contraddistinta in catasto al foglio 71, mappale 65, e classificata nel piano regolatore generale: "APS pubblici servizi" (gia' caserma dei vigili del fuoco).

Art. 2

1. La permuta di cui all'articolo 1 sara' stipulata sulla base dei valori in comune commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, determinati dall'ufficio tecnico erariale di Belluno.

2. E' in ogni caso escluso il pagamento di eventuali conguagli a carico dello Stato.

Art. 3

1. L'area che verra' ceduta in permuta dal comune di Belluno sara' utilizzata per la costruzione degli uffici finanziari dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI