Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilita' degli atti dell'istruttoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I predetti termini rimangono altresi' sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o piu' difensori".
Art. 2
1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:
"Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente:
"Art. 466-bis (Indicazione degli atti utilizzabili). - Nei casi previsti dagli articoli 462, 463, 465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti gia' depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.
La richiesta di utilizzabilita' degli atti indicati nel comma precedente e' vincolante per il giudice.
La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice".
Art. 4
1. All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) quando si fonda su di un atto del quale e' stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilita' richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis".
Art. 5
1. All'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresi' prorogati fino alla meta' per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo.
L'istanza e' comunicata al giudice e all'imputato.
Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessita' processuali.
Contro le ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti puo' essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione".
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI