Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Condotte di dissociazione
1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.
Art. 2 Commutazione e diminuzioni di pena
1. La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e' cosi' commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1:
a) alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione per trenta anni;
b) fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della meta' se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsita' e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso.
2. Nessun beneficio di cui al comma 1 e' applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale.
3. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.
Art. 3 Commutazione e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva
1. Le pene inflitte per uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con sentenza divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate o diminuite, secondo quanto previsto dall'articolo 2, nei confronti di chi, prima o anche dopo la condanna, purche' entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1.
2. Il provvedimento e' preso con ordinanza del giudice degli incidenti di esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 4 Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge
1. Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle gia' rese, possono chiedere di esercitare tale facolta' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione.
2. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente.
3. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.
Art. 5 Revoca
1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.
2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 6 Liberta' provvisoria
1. A coloro che hanno tenuto le condotte previste all'articolo 1 e relativamente ai delitti punibili con la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni, puo' essere concessa la liberta' provvisoria.
Art. 7 Cumulo
1. Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali e' stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non puo' eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto. La pena cosi' determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento di cui agli articoli 80 del codice penale e 582 del codice di procedura penale.1
Art. 8 Applicabilita' delle norme
1. Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia
e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI