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Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 6, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349, si applicano altresi' al personale dipendente di enti pubblici, anche economici, in posizione di comando presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, saranno individuati i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni del comma 7 dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, agli inquadramenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nonche' con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'articolo 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonche', sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attivita', della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

2. Il Servizio geologico e' diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente e' nominato con la procedura di cui al comma 1.

3. La dotazione organica complessiva prevista dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aumentata di dieci unita' di personale con qualifiche non dirigenziali, da determinare con il decreto di cui al comma 1. Conseguentemente sono modificate le tabelle allegate alla citata legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, determinato in ragione di lire 250 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari".

2. Per il funzionamento dei servizi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della presente legge e dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349, aggiunta dal comma 1 del presente articolo, la tabella A allegata alla predetta legge n. 349 del 1986, e' modificata con l'aggiunta di numero 2 dirigente generali - livello C, dei quali uno nel quadro A e uno nel quadro B, nonche' di numero 1 dirigente superiore e numero 1 primo dirigente, entrambi nel quadro A.

Art. 4

1. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e' integrata con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, designato dal Ministro dell'ambiente.

Art. 5

1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1987, di lire 5 miliardi per l'anno 1988 e di lire 5 miliardi per l'anno 1989 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'erogazione di contributi alle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il finanziamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonche' per le spese sostenute per l'esercizio delle facolta' loro attribuite dall'articolo 18 della medesima legge 8 luglio 1986, n. 349. I criteri per la concessione dei contributi sono definiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Consiglio nazionale per l'ambiente.

2. All'onere di lire 4 miliardi per il 1987, 5 miliardi per il 1988 e 5 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo alle associazioni ambientaliste".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, puo' adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonche' la pesca.

3. Il provvedimento di salvaguardia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. E' in facolta' del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.

Art. 8

1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, puo' emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 9

1. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione.

Art. 10

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'articolo 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".

Art. 11

1. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui all'articolo 9, sara' conferito in aggiunta alle disponibilita' messe a concorso per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

2. I tre posti di primo dirigente portati in aumento dall'articolo 9 saranno conferiti, in aggiunta alle disponibilita' accertate alla data del 31 dicembre 1986, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.