Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084
1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti".
3. Il secondo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Presso la gestione del fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualita' delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca".
4. L'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonche' quelle gia' tenute ad iscrivere il proprio personale all'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1 luglio 1955, n. 638".
5. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonche' per le relative spese di amministrazione, e' dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilita' percepita dagli iscritti".
6. Il terzo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo puo' essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
7. Il secondo comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio".
8. L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo".
9. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11".
10. L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque eta', dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidita' sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreche' la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianita' secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
11. Il secondo comma dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano".
12. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
"Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
Art. 2 Abrogazione di disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.
Art. 3 Norme transitorie
1. Per effetto dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.
3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 10 maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennita' aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.
4. il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano gia' provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DE MICHELIS, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI