Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del commercio con l'estero, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 2 - nel rispetto degli impegni internazionalmente assunti dal nostro Paese e in particolare di quelli derivanti dal trattato istitutivo della Comunita' economica europea e dalla partecipazione dell'Italia alla Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) - ha facolta' di adottare le seguenti misure:
a) limitare o vietare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione di quei Paesi che limitano la liberta' di concorrenza nei traffici marittimi internazionali con misure quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali ed altre misure comunque idonee ad influire sulla scelta della bandiera e a determinare, direttamente o indirettamente in tutto o in parte, una ripartizione o un controllo unilaterale dei trasporti marittimi. Analoghi provvedimenti possono essere adottati nei confronti delle compagnie di navigazione che, pur non appartenendo ai predetti Paesi, effettuano tuttavia il trasporto in virtu' delle misure da questi adottate;
b) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione straniere che pongono in atto misure idonee ad assicurarsi quote di traffico italiano, o di determinati tipi di traffico, da ritenere pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
c) limitare la partecipazione al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti italiani alle compagnie di navigazione appartenenti ai Paesi con i quali, per qualsiasi ragione, esiste consistente squilibrio tra la partecipazione della Marina mercantile italiana al trasporto marittimo originato dal sistema economico nazionale in entrata ed uscita dai porti di quel Paese e la partecipazione di quella marina al traffico italiano.
2. Le misure di cui al precedente prime comma, agli stessi effetti e con la medesima procedura ivi indicata, possono inoltre essere prese qualora:
a) la loro adozione sia prevista da determinazioni di organismi internazionali di cui l'Italia sia parte;
b) le stesse siano contemplate da accordi internazionali di cui l'Italia sia parte.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro della marina mercantile e' istituita, presso il Ministero della marina mercantile, una commissione composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
b) due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
c) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante del Ministero delle finanze;
f) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
g) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
h) quattro rappresentanti dell'armamento pubblico e privato designati dalle rispettive organizzazioni;
i) un rappresentante del Consiglio nazionale dei caricatori;
l) due esperti in materia tecnico-giuridica.
2. Per ciascuno dei rappresentanti e' nominato un membro supplente.
3. La commissione e' presieduta da uno dei membri di cui alle precedenti lettere da a) a g), designato dal Ministro della marina mercantile con il decreto di cui al precedente primo comma.
4. La commissione puo' altresi' avvalersi dell'opera di esperti di volta in volta convocati.
5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la commissione si avvale di una segreteria tecnica composta da membri da nominarsi con decreto del Ministro della marina mercantile; la segreteria e' coordinata da un funzionario della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile, con la qualifica non inferiore a primo dirigente, il quale esercita anche le funzioni di segretario della commissione.
Art. 3
1. Alla commissione di cui al precedente articolo 2 sono affidati i seguenti compiti:
a) esaminare se nei traffici marittimi internazionali ricorrano le situazioni indicate nell'articolo 1, primo comma, lettere a), b) e c), con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi nazionali;
b) individuare le misure piu' idonee a tutelare gli interessi marittimi nazionali. Tali misure, ove rivolte a fronteggiare le situazioni di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), devono essere individuate sulla base della reciprocita' di trattamento;
c) proporre al Ministro della marina mercantile le concrete misure da adottare a difesa della Marina mercantile italiana;
d) fornire al Ministro della marina mercantile i pareri che le verranno richiesti in materia di politica marittima e di interventi per la difesa della Marina mercantile italiana.
Art. 4
1. Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' competente per l'esecuzione della presente legge, nonche' per l'applicazione delle misure che in base alla stessa verranno adottate. Il Ministro, per tale ultimo aspetto, puo' avvalersi, previa intesa con le amministrazioni interessate, anche degli organi di altre amministrazioni dello Stato.
Art. 5
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere vigore la legge 4 marzo 1963, n. 388, modificata dalla legge 8 aprile 1976, n. 215.
2. Resta tuttavia in vigore il regime delle autorizzazioni che sia stato gia' adottato ai sensi della menzionata normativa, fino a quando la situazione determinata dalle misure discriminatorie messe in atto dal Paese interessato non sia stata esaminata e ricondotta nell'ambito della disciplina di cui alla presente legge, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEGAN, Ministro della marina mercantile
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI