Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Ai fini della liquidazione della maggiorazione prevista dal comma 1, e' data facolta' agli aventi diritto di presentare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva dei requisiti combattentistici.
7-ter. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 7-bis e' sottoposta alle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI