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Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche

Testo vigente

Titolo I. Enti e associazioni di promozione sociale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

  1. a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Art. 4 Fondo globale

1. E' istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. PERIODO ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438

3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 .1

Art. 5 Rendiconti

1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge e' tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanita', provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalita', i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo.1

Art. 6 Assegnazione dei contributi

1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarita' delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'articolo 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanita', con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. COMMA ABRROGATO DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1998, n.438 .1

Titolo II. Enti ed associazioni combattentistiche di promozione sociale

Art. 8 Contributi

1. In considerazione delle loro finalita' istituzionali e per il sostegno delle attivita' di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1986 e 1987, in favore delle sottoelencate associazioni, i contributi dell'importo rispettivamente indicato:
Lire
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Associazione italiana ciechi di guerra. . . . . . . . . L. 30.000.000 Associazione italiana combattenti interalleati. . . . . L. 30.000.000 Associazione nazionale combattenti della guerra
di liberazione inquadrati nei reparti regolari
delle Forze armate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000.000 Associazione nazionale combattenti e reduci. . . . . . L. 390.000.000 Associazione nazionale combattenti volontari
antifascisti in Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000.000 Associazione nazionale ex deportati politici
nei campi nazisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000.000 Associazione nazionale ex internati. . . . . . . . . . L. 170.000.000 Associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 890.000.000 Associazione nazionale famiglie italiane dei
martiri caduti per la liberta' della Patria. . . . . . L. 130.000.000 Associazione nazionale mutilati e invalidi
di guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.430.000.000 Associazione nazionale partigiani d'Italia
(ANPI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 540.000.000 Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA). . . . . . . . . . . . . L. 55.000.000 Associazione nazionale reduci garibaldini . . . . . . . L. 15.000.000 Associazione nazionale reduci della prigionia . . . . . L. 45.000.000 Associazione nazionale vittime civili di guerra. . . L. 620.000.000 Federazione italiana delle associazioni partigiane . . L. 100.000.000 Federazione italiana volontari della liberta'. . . . . L. 350.000.000 Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare . . . . . L. 30.000.000 Istituto del nastro azzurro . . . . . . . . . . . . . . L. 74.000.000

Art. 9 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per ognuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del capitolo di spesa 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla voce "Contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI