Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero e' tenuto a fornire prova all'autorita' di pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia e' avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.
Art. 2
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",e comunque non inferiori a 24 ore settimanali".
Art. 3
1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:
a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858.
2. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.
Art. 4
1. Per l'attivita' lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternita'.
2. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' differito al 31 dicembre 1988.
Art. 5
1. Restano validi gli atti, le procedure avviate e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI, Ministro dell'interno
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI