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Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 72 milioni per l'anno 1988 e a lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Minitero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli
affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI