Sanatoria dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87, non convertiti in legge
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono altresi' fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.