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Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), adottata a Seul l'11 ottobre 1985.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data dalla convenzione di cui all'articolo 1 a deccorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 61 della convenzione stessa

Art. 3

1. La quota di sottoscrizione italiana del capitale dell'Agenzia e' determinata in 28.200.000 diritti speciali di prelievo pari a dollari USA 30.512.400, al tasso di cambio fissato all'articolo 5 della convenzione (1 DSP = 1,082 dollari USA).

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".

2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. L'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti comunichera', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della convenzione di cui all'articolo 1, per tutto quanto attiene all'attuazione della convenzione stessa, con il Ministro del tesoro.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1988
COSSIGA
DE MITA,Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI,Ministro degli affari
esteri
Visto,il Guardasigilli:VASSALLI