Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 63 e 58 dell'accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.
Art. 3
1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca e' fissata in dollari USA correnti 37.638.059, di cui il 77,16 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 22,84 per cento costituisce capitale da corrispondersi in sei rate annulai, di cui la prima pari al 20 per cento del totale e le successive pari ciascuna al 16 per cento del totale, negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991.
2. Il contributo dell'Italia al Fondo speciale di sviluppo della Banca e' fissato in L. 31.412.787.000 da versarsi in tre rate annuali dal 1986 al 1988, di cui la prima rata di L. 15.706.393.500 e le altre due di L. 7.853.196.750.
Art. 4
1. La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero dei tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazioali, e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI