Disciplina transitoria delle attivita' istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.
Art. 2
1. Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
2. La commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati.
3. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto e' stato commesso.
Art. 3
1. Esperite le indagini, la commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI