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Norme per la durata del servizio del personale ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.

2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI