Abrogazione del terzo comma dell'articolo 10, dell'articolo 11 e dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sulla incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il terzo comma dell'articolo 10, l'articolo 11 e l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, sono abrogati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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