Accettazione degli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale, adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985, e loro esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli VIII, XIII, XVII, XIX e XXI della convenzione del 23 ottobre 1969 relativa alla conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico sud-orientale (legge 12 dicembre 1973, n. 1024), adottati dalla Commissione internazionale per la pesca nell'Atlantico sud-orientale nella sua 8a sessione ordinaria, tenutasi a Tarragona il 12 dicembre 1985.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX della convenzione.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI