Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per il risarcimento da parte dei responsabili dei danni provocati il 21 luglio 1987 dall'urto di una nave alle attrezzature portuali installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.
2. In attuazione della presente legge, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Ancona e' autorizzato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo, a disporre direttamente l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia per cottimo fiduciario.
Art. 2
1. All'onere di lire tre miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilita' esistenti sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1988. Il risarcimento, corrisposto dai responsabili del danno, sara' versato al capitolo 3660 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FERRI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, cel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.