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Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta relativo alla concessione di un contributo finanziario, effettuato a Roma il 4 e l'8 maggio 1984.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI