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Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

Art. 3

1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere".

2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo".

3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalla prima parte del quarto comma".

Art. 4

1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, puo' emettere mandato di arresto adeguatamente motivato".

Art. 6

1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato".

Art. 7

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna".

Art. 11

1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso" sono sostituite dalle seguenti: "che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis".

2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di arresto".

3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: "se entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "se entro dieci giorni" e le parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura".