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Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di eta'.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
a) aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;
b) non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.
3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".

Art. 2

1. La facolta' di cui all'articolo 1 puo' essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dal comma 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1988, mediante riduzione di lire 372 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 3008 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno, e per l'anno 1989, mediante riduzione di lire 891 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando le proiezioni relative al 1989 dell'accantonamento "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza".

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI