Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato, per interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, a concedere contributi in conto interessi su mutui.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.1
3. Per le finalita' del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Art. 2
1. Nell'ambito degli interventi gia' previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria e' altresi' consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilita', sostenuti da piccole e medie imprese, nonche' da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.1
Art. 3
1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70 per cento del costo ammissibile, ivi compreso il contributo previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non puo' superare la misura del 35 per cento.
2. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonche' dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente l'80 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura massima del contributo puo' raggiungere il 40 per cento del costo stesso.
3. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono abrogati i commi terzo e quarto.1
Art. 4
1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera:
" g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale".1
Art. 5
1. In sede di ripartizione delle disponibilita' del "Fondo speciale per la ricerca applicata" ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.
2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilita' complessive del Fondo.1
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilita' complessive del "Fondo speciale per la ricerca applicata".
Art. 7
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 agosto 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
RUBERTI, Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI