Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonche' modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312, e 4 ottobre 1986, n. 657
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche al fine di ridurre i fattori di rischio connessi al fumo, e' autorizzata a realizzare negli anni 1987-1991 un piano per la ristrutturazione e l'ammodernamento dei propri impianti e strutture. A tal fine e' assegnato alla stessa Amministrazione un finanziamento di lire 130 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per il 1987, di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 30 miliardi per il 1989, di lire 45 miliardi per il 1990, e di lire 15 miliardi per il 1991.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. E' assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento di lire 20 miliardi, per l'anno 1988, per il completamento dei lavori di costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca prevista dalla legge 22 luglio 1982, n. 477.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385
Art. 4
1. All'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657:
1) le parole: "di tre dirigenti del Ministero delle finanze e", sono sostituite dalle seguenti: "dei direttori generali del Ministero delle finanze, nonche' di quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e";
2) dopo le parole: "di tre esperti in economia aziendale", sono aggiunte le seguenti: "nonche' di tre esperti, di cui uno in diritto tributario e due in economia e finanza pubblica con specifiche competenze econometriche".
Art. 5
1. All'articolo 105, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312:
1) dopo le parole: "di cui sopra", sono aggiunte le seguenti: "ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza";
2) dopo le parole: "un anno di servizio.", e' aggiunto il seguente periodo: "Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032".
2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i passaggi da un profilo all'altro della stessa qualifica funzionale IV o V possono avvenire, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 della legge 11 luglio 1980, n. 312, mediante corsi-concorsi di qualifi cazione le cui modalita' di attuazione saranno determinate con la procedura prevista dall'articolo 110, secondo comma, della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 6
1. Il compenso incentivante la produttivita' previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' esteso, a decorrere dall'anno 1987, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A tal fine e' annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito stanziamento che per gli anni 1987 e 1988 resta complessivamente determinato in lire 12 miliardi.
Art. 7
1. Ai soli fini della corresponsione dell'indennita' di missione inerente all'attivita' del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, i rappresentanti del personale sono equiparati ai membri del consiglio stesso estranei alle Amministrazioni statali.
2. Gli assegni e le indennita' di cui all'articolo 2, quarto comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, come sostituito dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 840, sono corrisposti con le modalita' ed i criteri ivi indicati a tutti i dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato membri del consiglio di amministrazione.
3. La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e' elevata a quattro anni.
Art. 8
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi 175 milioni per l'anno 1987, in lire 52 miliardi 175 milioni per l'anno 1988, in lire 36 miliardi 175 milioni per l'anno 1989 e in lire 51 miliardi 175 milioni per il 1990, si provvede:
a) quanto a lire 20 miliardi, per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Piano quadriennale di ristrutturazione della produzione dei tabacchi anche per diminuirne il grado di nocivita'"; quanto a lire 20 miliardi, 30 miliardi e 45 miliardi, rispettivamente per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando il suddetto accantonamento;
b) quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1988 e a lire 6 miliardi annui a partire dal 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;
c) quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1988;
d) quanto a lire 175 milioni in ragione di lire 5 milioni, 132 milioni e 38 milioni a carico degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 107, 127 e 105 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addi' 10 agosto
1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI