Depenalizzazione degli illeciti valutari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Non costituiscono reato e sono illecito amministrativo tutte le violazioni previste dal decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, modificata con il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689, nonche' con il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, convertito dalla legge 23 dicembre 1976, n. 863, e dalle successive integrazioni e modificazioni recate dall'articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e da ultimo dalla legge 26 settembre 1986, n. 599. Sono abrogate le disposizioni di cui al titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, salvo l'articolo 40, nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 43 del testo unico stesso. Le violazioni stesse sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
2. Per i fatti costituenti reato, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale. A tali fatti si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie vigenti per gli illeciti non costituenti reato di pari valore.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative. Dalla data della ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi decorrono i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prorogati di ulteriori centottanta giorni. I termini previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che il sequestro ordinato sia mantenuto a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3, e dell'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454.
Art. 2
1. Il comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito del seguente:
"2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
RUGGIERO, Ministro del commercio
con l'estero
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il D.L. n. 31/1976 che reca "Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie" e' stato convertito, con modificazioni, nella legge n. 159/1976.
- Il D.L. n. 543/1976 che reca "Modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie", e' stato convertito nella legge n. 689/1976.
- Il D.L. n. 759/1976 concernente "Modificazioni all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie", e' stato convertito nella legge n. 863/1976.
- Il testo dell'art. 145 della legge n. 689/1981 recante "Modifiche al sistema penale" e' il seguente:
"Art. 145 (Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie). - Al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, e' aggiunto in fine il seguente periodo: 'La condanna importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione'".
- La legge n. 599/1986 concerne "Revisione della legislazione valutaria".
- Il titolo III del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con il d.P.R. n. 148/1988 reca "Norme penali e di procedura".
- Il testo dell'art. 40 del predetto titolo III del testo unico (d.P.R. n. 148/1988) e' il seguente:
"Art. 40 (Relazione annuale). - 1. Il Comando generale della Guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sulla attivita' da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 1 marzo dell'anno successivo. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 43 (Disposizioni transitorie) - titolo IV del testo unico (d.P.R. n. 148/1988) e' il seguente:
"1. Per i fatti di cui agli articoli 2, 2- bis e 2- ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall'articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599.
2. Nei procedimenti relativi ai reati previsti dal titolo III, nei quali, alla data del 1 ottobre 1986, e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale".
- Per i richiami legislativi contenuti nell'art. 43 si veda la corrispondente nota al testo unico (d.P.R. n. 148/1988) riportata in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, pagg. 54 e 55.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il secondo comma dell'art. 2 del codice penale (successione di leggi penali), recita:
"Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".
Note all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
- Il testo dell'art. 24 del d.P.R. n. 454/1987 (Disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 - Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987) e' il seguente:
"Art. 24 (Prescrizione delle sanzioni). - 1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione o e' cessata l'attivita' diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza".
L'art. 24 del d.P.R. n. 454/1987 corrisponde all'art. 24 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (d.P.R. n. 148/1988).
- Il testo dell'art. 29 del d.P.R. n. 454/1987 e' il seguente:
"Art. 29 (Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo). - 1. I pubblici ufficiali, addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie, possono:
a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza;
b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.
2. Quando si e' proceduto al sequestro gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) l'atto di contestazione dell'infrazione non e' notificato entro i termini indicati nel precedente art. 28, comma 3;
b) non sono devoluti allo Stato;
c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie;
d) e' deceduto l'autore della violazione;
e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito.
4. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non e' possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprieta' dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto non provino di essere estranei all'illecito.
L'art. 29 del d.P.R. n. 454/1987, corrisponde, con modifiche suggerite da esigenze di coordinamento, all'art. 28 del testo unico (d.P.R. n. 148/88).
Si tenga presente, in tema di sequestro conservativo, l'art. 189 del codice penale, il cui testo e' il seguente:
"Art. 189 (Ipoteca legale; sequestro). - Lo Stato ha ipoteca legale (616 s., c.p.p.; 2817 c.c.) sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento (2748, 2768 c.c.):
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita';
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale (2818 c.c.), dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile (576(Elevato al Quadrato) c.p.p.).
Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale, puo' essere ordinato il sequestro (617 c.p.p.), dei beni mobili dell'imputato.
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile (576(Elevato al Quadrato) c.p.p.) di proscioglimento.
Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi (191-195; 2752, 2759, 2771-2772 c.c.)".
- Il testo dell'art. 30 del d.P.R. n. 454/1987, che corrisponde all'art. 31 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988), recita:
"Art. 30 (Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi).
- 1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'art. 9 della legge 26 settembre 1986, n. 599, puo' presentare scritti difensivi e documenti all'Uffico italiano dei cambi nonche' chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Nei successivi centottanta giorni, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa, e ne da' comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
3. Quando si e' proceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non e' prorogabile e quello di cui al comma 2 e' ridotto a trenta giorni".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 599/1986 (revisione della legislazione valutaria), corrispondente all'art. 30 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve il processo verbale di accertamento, versa all'erario dello Stato la somma di cui al successivo comma 2, ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti ulteriori adempiemti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve il processo verbale di accertamento:
a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabile nei conti valutari sulla base del minor corso ufficiale del cambio accertato tra ricezione del verbale di accertamento e la effettiva cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti e dalle disponibilita' in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire.
3. Fermo restando quanto prescritto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511, il Ministro del tesoro determina con proprio decreto le modalita' di versamento delle somme di cui al precedente comma 2.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.
5. Nel processo verbale di accertamento e' quantificato per ogni singolo illecito l'ammontare della somma da versare all'erario dello Stato e sono indicati gli altri adempimenti necessari per la definizione del procedimento sanzionatorio.
6. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui verbale di accertamento sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione del verbale di accertamento concernente l'illecito per cui si procede.
7. Agli illeciti valutari diversi da quelli di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 della presente legge continua altresi' ad applicarsi l'articolo 8 del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito in legge dalla legge 2 giugno 1939, n. 739".
Nota all'art. 2.
Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 30 del testo unico (d.P.R. n. 148/1988):
"2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 15 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; al 25 per cento del valore quando esso superi i 40 milioni ma non i 75 milioni di lire; al 50 per cento del valore quando esso superi i 75 milioni di lire".