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Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno 1988 e' concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo ordinario annuo dello Stato di lire 3.500 milioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei".

3. Dall'anno 1991 il predetto contributo potra' essere rideterminato con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BONO PARRINO, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI