Partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo nella misura di dollari USA 159.120.000 pari a L. 254.532.447.750 per il quadriennio 1987-1990.
Art. 2
1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 63.633.112.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI