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Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita' di misura, gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unita' di misura, sono apportate le modifiche seguenti:

  1. a) la definizione dell'unita' di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I e' sostituita dalla seguente:
    "Unita' di lunghezza.
    Il metro e' la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.
    (17a CGPM, 1983, Ris. 1)";

  2. b) nel capitolo I, punto 4:

    1. 1) la tabella e' completata con le voci seguenti:
      " ===============================================================
      Unita'
      GRANDEZZA ____________________________________________
      Nome Simbolo Valore
      ____________________________________________
      Pressione sangui- millimetro di mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa gna e pressione mercurio (*)
      degli altri liquidi
      organici
      -28 2
      Sezione efficace barn b 1 b = 10 m

    2. 2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
      "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unita' ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10(Elevato al Quadrato)a e' tuttavia denominato 'ettaro'";

  3. c) nel capitolo II:

    1. 1) e' soppressa l'unita' di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;

    2. 2) il testo dell'avvertenza e' sostituito dal seguente:
      "I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unita' ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo g ".

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI