Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due successivi, nel limite dell'8 per cento, per ciascun esercizio, dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La deduzione non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto il 24 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.
2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Le minori entrate conseguenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi, valutate in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, sono poste a carico del "Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo" iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando lo specifico accantonamento "Esenzione d'imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo".
2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI