Norme per l'organizzazione ed il finanziamento della presidenza italiana dell'iniziativa Eureka
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Presidenza italiana dell'iniziativa Eureka
1. Le spese di organizzazione connesse con la presidenza italiana dell'iniziativa "Eureka", prevista dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1990, articolate nel tempo massimo di ventiquattro mesi, gravano sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica provvede a somministrare le somme occorrenti, per l'organizzazione e lo svolgimento del predetto periodo di presidenza, mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui all'articolo 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.
3. In relazione alla eccezionalita' dell'evento ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.
4. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito e' presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ne curera' l'inoltro alla Corte dei conti.
Art. 2 Personale della delegazione
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, e' istituita per un periodo massimo di ventiquattro mesi la delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana di "Eureka", alla quale spettera' il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa e la cui composizione verra' definita con lo stesso decreto.
2. Su richiesta nominativa del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della assegnazione alla delegazione e per tutta la durata della stessa, le amministrazioni statali e gli enti pubblici dispongono collocamenti fuori ruolo o distacchi di personale, sino ad un massimo di dieci unita', di cui almeno una di livello dirigenziale, appartenente alla carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, per la funzione di direttore del segretariato della presidenza.
3. Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento economico metropolitano del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Ai componenti della delegazione si applicano le provvidenze di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1984, n. 208.
5. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali il capo della delegazione e' autorizzato a conferire non piu' di quindici incarichi speciali, a persone di particolare qualificazione nelle specifiche competenze richieste per lo svolgimento delle attivita' connesse alla presidenza italiana, con contratto di diritto privato, di durata non superiore ad un anno, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 giugno 1990. La misura della remunerazione e' stabilita con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale.
Art. 3 Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1989 e in lire 2.500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI