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Accettazione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VI, paragrafo A1, dello statuto dell'AIEA, adottato a Vienna dalla XXVIII Conferenza generale il 27 settembre 1984.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092
, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dello statuto dell'AIEA.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI