Adesione dell'Italia alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980, e sua esecuzione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXVIII, punto 2, della convenzione stessa.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI