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Concessione di un contributo annuo all'Universita' di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'Universita' degli studi di Bologna e' concesso un contributo annuo di lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e di ricerca previste dalle convenzioni tra l'Universita' stessa e il John Hopkins University Bologna Center.

2. Gli enti universitari di cui al comma 1 provvedono, all'inizio e al termine di ogni anno accademico, alla trattazione delle questioni di comune interesse, anche al fine di coordinare le rispettive iniziative e di favorire il reciproco utilizzo delle strutture didattiche e scientifiche degli enti medesimi.

3. Il John Hopkins University Bologna Center cura direttamente la gestione delle attivita' per le iniziative di cui al presente articolo. Il controllo contabile della gestione e' demandato all'Universita' di Bologna, cui annualmente viene erogato il contributo di cui al comma 1, dietro presentazione della documentazione relativa alle convenzioni di cui al medesimo comma 1.

4. Sulla base di apposita convenzione gli studenti del John Hopkins University Bologna Center possono essere autorizzati a partecipare alle attivita' sportive dell'Universita' di Bologna, usufruendo all'uopo delle relative attrezzature.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 gennaio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GALLONI, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI