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Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 2

1. Le preture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non comprese nell'articolo 30 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono sezioni distaccate della pretura che ha sede nel capoluogo di circondario.1

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"Ogni corte, tribunale, pretura ed ufficio di conciliazione ha una cancelleria ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.
L'uffico di cancelleria o di segreteria puo' essere costituito anche presso le sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento".1

2. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"Alle corti, ai tribunali ed alle preture sono addetti ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. Tale personale puo' essere addetto anche alle sezioni distaccate di cui alla tabella B annessa al presente ordinamento. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate nei modi indicati nell'articolo 28".

Art. 6

1. L'organico dei magistrati addetti alle preture e determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. I magistrati gia' assegnati alle preture di cui all' articolo 2 entrano a far parte dell'organico delle preture circondariali.

3. Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sostituito dal seguente:
"L'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni e la designazione dei magistrati incaricati di esercitare funzioni presso le sezioni distaccate sono stabilite ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' alle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario. I magistrati designati a svolgere funzioni presso sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obbiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate".

4. Ai soli fini di quanto disposto dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si considera sede di pretura ciascuno dei comuni compresi nel territorio del circondario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1o febbraio 1989
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri
Vassalli, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI