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Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 366 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1› febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI