Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' a quelle concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria "D".
Art. 2
1. La legge 11 novembre 1982, n. 861, e' abrogata.
Art. 3
1. Alla copertura dei posti di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'esaurimento delle vacanze, si provvede, in deroga alle disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per titoli integrato da una prova pratica di idoneita' tecnica, riservato agli autisti assunti fino alla data anzidetta ai sensi della legge 11 novembre 1982, n. 861, ancorche' non piu' in servizio, che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta' e sono in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI