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Ordinamento della professione di psicologo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Definizione della professione di psicologo

1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 2 Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di psicologo

1. Per esercitare la professione di psicologo e' necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 Esercizio dell'attivita' psicoterapeutica

1. L'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e' subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

2. Agli psicoterapeuti non medici e' vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.

3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenutialla reciproca informazione.2

Art. 4 Istituzione dell'albo

1. E' istituito l'albo degli psicologi.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono sono soggettialla disciplina stabilita dall' art. 622 del codice penale

Art. 5 Istituzione dell'ordine degli psicologi

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi.

Esso e' strutturato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, a livello provinciale.

Art. 6 Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine

1. Qualora il numero degli iscitti all'albo in una regione superi le mille unita' e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigur, puo' essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.7

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 7 Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Per essere iscritti all'albo e' necessario:

  1. a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocita';

  2. b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

  3. c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

  4. d) avere la residenzain Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualita' di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 8 Modalita' di iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonche' le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provar se e' loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 9 Iscrizione

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 8, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 10 Anzianita' di iscrizione nell'albo

1. L'anzianita' di iscrizione e' determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine alfabetico che riporta il numero cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.