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Partecipazione italiana all'aumento del capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La partecipazione italiana al capitale del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e' elevata:

  1. a) per il quinquennio 1983/1/987, da dollari USA 3.680.000 a dollari USA 15.180.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di numero 11.500 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 159 del 10 luglio 1981, adottata dal Comitato di direzione del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 2, lettera a), punto i), e dell'articolo IX dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657;

  2. b) per il quinquennio 1988/1992, da dollari USA 15.180.000 a dollari USA 45.540.000, mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di n. 30.360 nuovi titoli del valore di 1.000 dollari USA ciascuno, conformemente alla risoluzione n. 190 (1987) adottata dal Comitato di direzione del Fondo il 9 giugno 1987.

Art. 2

1. Le nuove sottoscrizioni comprendono rispettivamente:

  1. a) ai fini del disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 1, un aumento obbligatorio, senza versamento effettivo immediato, della precedente quota di partecipazione nella misura del 62,5 per cento, pari a dollari USA 2.300.000, ed un aumento opzionale del 250 per cento della medesima quota, pari a dollari USA 9.200.000, comprendente questo ultimo anche l'incorporazione della quota italiana di riserva, pari a dollari USA 6.440.000;

  2. b) ai fini del disposto di cui alla lettera b) dell'articolo 1, un ulteriore aumento, senza versamento effettivo immediato, di dollari USA 30.360.000, comprendente l'incorporazione della quota italiana di riserve, pari a dollari USA 11.459.000, ed una quota di nuovi titoli per dollari USA 18.901.000, pari a circa il 125 per cento del capitale precedentemente sottoscritto.

2. Le quote di capitale corrispondenti ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia a garanzia saranno versate, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessario per far fronte all'obbligazione di restituzione di prestiti contratti, conformemente agli articoli V e VII, sezione 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657.

Art. 3

1. Agli oneri che dovessero essere richiesti all'Italia in attuazione della presente legge, pari a dollari USA 14,219 milioni, si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI