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Modifiche all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, concernente l'istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, e' sostituito dai seguenti:
"Lo stanziamento del capitolo di cui al primo comma viene ripartito all'inizio dell'anno finanziario tra le varie capitanerie di porto con decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti e le relative somme sono accreditate ad apposita contabilita' speciale, istituita presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed intestata a ciascuna capitaneria.
Alla gestione delle predette assegnazioni sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni relative al fondo scorta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI